(Accordo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  La Repubblica d'Austria riconosce che gli immobili appartenenti  ai
fondi di  religione  e  situati  nell'attuale  territorio  del  Regno
d'Italia sono proprieta' dello  Stato  italiano  con  effetto  dal  3
novembre 1918. 
 
  Il Regno d'Italia riconosce che gli immobili appartenenti ai  fondi
di religione e situati nel territorio della Repubblica d'Austria sono
proprieta' dei fondi di religione della Repubblica d'Austria. 
 
  Gli oneri gravanti su detti immobili, alla data predetta, rimangono
a carico del proprietario degli immobili gravati da oneri. 
 
  Gli oneri di diritto pubblico (per i  patronati,  oltre  gli  oneri
anche i diritti) saranno divisi  secondo  il  criterio  territoriale,
mentre per quelli di diritto privato si applicheranno le disposizioni
degli articoli 10 degli accordi 23 febbraio e  24  giugno  1925  «per
regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi  inerenti  ai
territori, rispettivamente, dell'ex Contea Principesca del  Tirolo  e
dell'ex Ducato di Carinzia». 
 
  Ciascuna delle due Alte Parti contraenti  rinunzia  ad  ogni  altra
ragione sul patrimonio mobiliare e immobiliare dei fondi di religione
situato nel territorio dell'altra Parte contraente. 
 
  Per le consegne degli atti e documenti concernenti i beni dei fondi
suddetti si  applicano  le  disposizioni  dei  due  ultimi  capoversi
dell'art. 1 del presente accordo.