Art. 5. La Repubblica d'Austria riconosce che gli immobili appartenenti ai fondi di religione e situati nell'attuale territorio del Regno d'Italia sono proprieta' dello Stato italiano con effetto dal 3 novembre 1918. Il Regno d'Italia riconosce che gli immobili appartenenti ai fondi di religione e situati nel territorio della Repubblica d'Austria sono proprieta' dei fondi di religione della Repubblica d'Austria. Gli oneri gravanti su detti immobili, alla data predetta, rimangono a carico del proprietario degli immobili gravati da oneri. Gli oneri di diritto pubblico (per i patronati, oltre gli oneri anche i diritti) saranno divisi secondo il criterio territoriale, mentre per quelli di diritto privato si applicheranno le disposizioni degli articoli 10 degli accordi 23 febbraio e 24 giugno 1925 «per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori, rispettivamente, dell'ex Contea Principesca del Tirolo e dell'ex Ducato di Carinzia». Ciascuna delle due Alte Parti contraenti rinunzia ad ogni altra ragione sul patrimonio mobiliare e immobiliare dei fondi di religione situato nel territorio dell'altra Parte contraente. Per le consegne degli atti e documenti concernenti i beni dei fondi suddetti si applicano le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 1 del presente accordo.