Art. 6. Le Alte Parti contraenti convengono che ogni regolamento dell'ex organizzazione della Societa' austriaca della Croce Rossa s'intende effettuato alle condizioni seguenti: 1° I beni che si trovano sul territorio di ciascuno dei due Stati resteranno in proprieta' delle rispettive organizzazioni della Croce Rossa; 2° Le passivita' ed impegni dell'ex organizzazione centrale della Societa' austriaca della Croce Rossa, ivi comprese le eventuali pensioni e le obbligazioni derivanti dalle lotterie del 1882 e del 1916, resteranno a carico della nuova Societa' della Croce Rossa istituita nella Repubblica d'Austria. Nessuna azione sara' esercitata dalle Alte Parti contraenti o dalle organizzazioni rispettive della Croce Rossa tra di loro o verso l'ex Societa' austriaca della Croce Rossa per ogni eventuale danno, perdita o altro titolo di credito dipendenti da fatti di guerra dopo il 1914 e concernenti i servizi della Croce Rossa.