(Accordo-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
  Le Alte Parti contraenti convengono che  ogni  regolamento  dell'ex
organizzazione della Societa' austriaca della Croce  Rossa  s'intende
effettuato alle condizioni seguenti: 
 
  1° I beni che si trovano sul territorio di ciascuno dei  due  Stati
resteranno in proprieta' delle rispettive organizzazioni della  Croce
Rossa; 
 
  2° Le passivita' ed impegni dell'ex organizzazione  centrale  della
Societa' austriaca della  Croce  Rossa,  ivi  comprese  le  eventuali
pensioni e le obbligazioni derivanti dalle lotterie del  1882  e  del
1916, resteranno a carico della  nuova  Societa'  della  Croce  Rossa
istituita nella Repubblica d'Austria. 
 
  Nessuna azione sara' esercitata dalle Alte Parti contraenti o dalle
organizzazioni rispettive della Croce Rossa tra di loro o verso  l'ex
Societa' austriaca  della  Croce  Rossa  per  ogni  eventuale  danno,
perdita o altro titolo di credito dipendenti da fatti di guerra  dopo
il 1914 e concernenti i servizi della Croce Rossa.