(Ordinamento-art. 1)
 
             Ordinamento dello stato nobiliare italiano. 
 
                               Art. 1. 
 
  E' attributo della Sovrana prerogativa del Re: 
 
    a)  stabilire  norme  giuridiche  aventi  forza  di   legge   per
l'acquisto, la successione, l'uso e la perdita di titoli,  predicati,
qualifiche e stemmi nobiliari; 
 
    b)  concedere  nuovi  titoli,  predicati,  qualifiche  e   stemmi
nobiliari; rinnovare titoli e  predicati,  estinti  per  mancanza  di
chiamati alla successione; sanare le lacune  e  le  deficienze  nella
prova di antiche concessioni o nel passaggio dei  relativi  titoli  e
predicati; 
 
    c) autorizzare l'accettazione di titoli, predicati  e  qualifiche
nobiliari concesse a cittadini italiani da Potenze estere; e l'uso di
titoli, senza predicati territoriali, concessi a  cittadini  italiani
dai Sommi Pontefici dopo il 20 settembre 1870; 
 
    d) decretare la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto
a succedervi o la sospensione del loro uso.