Ordinamento dello stato nobiliare italiano. Art. 1. E' attributo della Sovrana prerogativa del Re: a) stabilire norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la perdita di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; b) concedere nuovi titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; rinnovare titoli e predicati, estinti per mancanza di chiamati alla successione; sanare le lacune e le deficienze nella prova di antiche concessioni o nel passaggio dei relativi titoli e predicati; c) autorizzare l'accettazione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari concesse a cittadini italiani da Potenze estere; e l'uso di titoli, senza predicati territoriali, concessi a cittadini italiani dai Sommi Pontefici dopo il 20 settembre 1870; d) decretare la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a succedervi o la sospensione del loro uso.