(Ordinamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  I provvedimenti Sovrani di grazia si distinguono come in appresso: 
 
    a) concessione e' l'atto col quale il Re di  motu-proprio,  o  su
proposta del Capo del  Governo,  da'  origine  ad  un  nuovo  titolo,
predicato, qualifica o stemma nobiliare; 
 
    b) rinnovazione e' l'atto col quale il Re fa rivivere un titolo o
predicato estintosi per mancanza di chiamati alla successione; 
 
    c) riconoscimento e' l'atto col quale il Re concede sanatoria per
qualche lacuna o deficienza che si riscontri nella prova  di  antiche
concessioni o nel passaggio di titoli, predicati, o stemmi nobiliari; 
 
    d) autorizzazione e' l'atto col  quale  il  Re  consente  che  un
cittadino italiano accetti un titolo o altro attributo  nobiliare  da
una Potenza estera; ed  usi  titoli  onorifici,  senza  qualifiche  o
predicati territoriali, concessi  dai  Sommi  Pontefici  dopo  il  20
settembre 1870; 
 
    e) assenso e' l'atto col quale il Re presta il  proprio  consenso
ai provvedimenti indicati negli articoli  59,  60,  65  del  presente
ordinamento.