Art. 10. I provvedimenti Sovrani di grazia si distinguono come in appresso: a) concessione e' l'atto col quale il Re di motu-proprio, o su proposta del Capo del Governo, da' origine ad un nuovo titolo, predicato, qualifica o stemma nobiliare; b) rinnovazione e' l'atto col quale il Re fa rivivere un titolo o predicato estintosi per mancanza di chiamati alla successione; c) riconoscimento e' l'atto col quale il Re concede sanatoria per qualche lacuna o deficienza che si riscontri nella prova di antiche concessioni o nel passaggio di titoli, predicati, o stemmi nobiliari; d) autorizzazione e' l'atto col quale il Re consente che un cittadino italiano accetti un titolo o altro attributo nobiliare da una Potenza estera; ed usi titoli onorifici, senza qualifiche o predicati territoriali, concessi dai Sommi Pontefici dopo il 20 settembre 1870; e) assenso e' l'atto col quale il Re presta il proprio consenso ai provvedimenti indicati negli articoli 59, 60, 65 del presente ordinamento.