(Ordinamento-art. 102)
 
                              Art. 102. 
 
  Nell'Elenco ufficiale nobiliare,  da  approvarsi  mediante  decreto
Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di
Stato, sono segnati i nomi e cognomi per ordine alfabetico  di  tutte
le persone che si trovano nel legittimo e  riconosciuto  possesso  di
titoli e attributi nobiliari. 
 
  Ogni  anno  verra'  pubblicato  un   Elenco   ufficiale   nobiliare
suppletivo, coi nomi e cognomi delle persone  alle  quali  sia  stato
durante l'anno  riconosciuto,  confermato,  concesso  o  revocato  un
titolo o altra distinzione nobiliare.