Art. 102. Nell'Elenco ufficiale nobiliare, da approvarsi mediante decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sono segnati i nomi e cognomi per ordine alfabetico di tutte le persone che si trovano nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli e attributi nobiliari. Ogni anno verra' pubblicato un Elenco ufficiale nobiliare suppletivo, coi nomi e cognomi delle persone alle quali sia stato durante l'anno riconosciuto, confermato, concesso o revocato un titolo o altra distinzione nobiliare.