(Ordinamento-art. 103)
 
                              Art. 103. 
 
  Il Cancelliere fara' compilare per tutti i registri araldici e  pei
verbali delle adunanze della  Consulta  e  della  Giunta  gli  indici
alfabetici dell'oggetto delle deliberazioni  prese,  dei  nomi  degli
enti morali e delle massime araldiche adottate.