(Ordinamento-art. 105)
 
                              Art. 105. 
 
  Dei documentati conservati nell'Archivio  della  Consulta,  non  si
dara' comunicazione o visione, se non ai membri  della  Consulta,  ai
Commissari del Re e agli interessati che li  produssero,  previo,  in
quest'ultimo caso, il parere del Commissario del Re.