(Ordinamento-art. 107)
 
                              Art. 107. 
 
  Si possono, col consenso del Commissario del  Re,  restituire  agli
interessati i documenti esibiti: 
 
    a) quando il richiedente abbia  rinunciato  alla  domanda,  prima
dell'avviso della Commissione regionale; 
 
    b) quando i documenti, di cui  si  chiede  la  restituzione,  non
riguardano la deliberazione presa; 
 
    c)  quando,  in  sostituzione  degli  originali,  si   presentino
dall'interessato copie da collazionarsi  e  autenticarsi  previamente
dal Cancelliere; 
 
    d) quando la decisione fu negativa; salvo che il Commissario  del
Re  creda  opportuno   chiederne   copia,   da   formarsi   a   spese
dell'interessato e da collazionarsi e autenticarsi come alla  lettera
c). 
 
  Gli alberi genealogici e gli stemmi e gli atti autentici  di  stato
civile non si restituiscono se non  in  copia  da  formarsi  a  spese
dell'interessato.