Art. 107. Si possono, col consenso del Commissario del Re, restituire agli interessati i documenti esibiti: a) quando il richiedente abbia rinunciato alla domanda, prima dell'avviso della Commissione regionale; b) quando i documenti, di cui si chiede la restituzione, non riguardano la deliberazione presa; c) quando, in sostituzione degli originali, si presentino dall'interessato copie da collazionarsi e autenticarsi previamente dal Cancelliere; d) quando la decisione fu negativa; salvo che il Commissario del Re creda opportuno chiederne copia, da formarsi a spese dell'interessato e da collazionarsi e autenticarsi come alla lettera c). Gli alberi genealogici e gli stemmi e gli atti autentici di stato civile non si restituiscono se non in copia da formarsi a spese dell'interessato.