(Ordinamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Sono  provvedimenti  di  giustizia  tutti   quelli   non   elencati
nell'articolo precedente e segnatamente: 
 
    a) il riconoscimento della legale esistenza in una famiglia di un
titolo,  predicato,  qualifica  e  stemma  nobiliare  e   della   sua
devoluzione agli aventi diritto in base alle norme vigenti; 
 
    b)  l'autorizzazione  ad  usare  nel  Regno  titoli,   predicati,
qualifiche o stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una  Potenza
estera ai propri sudditi, siano questi o i  loro  successori  tuttora
stranieri residenti  nel  Regno,  o  divenuti  in  seguito  cittadini
italiani; 
 
    c) l'autorizzazione a uno straniero di usare  titoli,  predicati,
qualifiche o stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli.