Art. 11. Sono provvedimenti di giustizia tutti quelli non elencati nell'articolo precedente e segnatamente: a) il riconoscimento della legale esistenza in una famiglia di un titolo, predicato, qualifica e stemma nobiliare e della sua devoluzione agli aventi diritto in base alle norme vigenti; b) l'autorizzazione ad usare nel Regno titoli, predicati, qualifiche o stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una Potenza estera ai propri sudditi, siano questi o i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno, o divenuti in seguito cittadini italiani; c) l'autorizzazione a uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche o stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli.