Art. 112. Il Commissario del Re puo', ove lo creda opportuno, richiedere per il tramite del Cancelliere, capo dell'Ufficio araldico, al Prefetto del luogo di domicilio dell'istante informazioni in via riservata sulla condotta morale e sulle condizioni economiche dell'istante e dei suoi prossimi congiunti. Presa visione della risposta, il Commissario del Re rimette il relativo carteggio al Cancelliere il quale lo tiene a disposizione del Capo del Governo.