(Ordinamento-art. 112)
 
                              Art. 112. 
 
  Il Commissario del Re puo', ove lo creda opportuno, richiedere  per
il tramite del Cancelliere, capo dell'Ufficio araldico,  al  Prefetto
del luogo di domicilio dell'istante  informazioni  in  via  riservata
sulla condotta morale e sulle condizioni  economiche  dell'istante  e
dei suoi prossimi congiunti. 
 
  Presa visione della risposta, il  Commissario  del  Re  rimette  il
relativo carteggio al Cancelliere il quale lo  tiene  a  disposizione
del Capo del Governo.