(Ordinamento-art. 113)
 
                              Art. 113. 
 
  La prova della esistenza dei titoli e  predicati,  in  difetto  del
diploma di concessione, puo' essere supplita con  la  produzione  del
piu' recente atto  autentico  di  investitura,  di  intestazione,  di
conferma o di riconoscimento.