(Ordinamento-art. 119)
 
                              Art. 119. 
 
  Gli  atti  di  notorieta'  sono  ammessi  nel  solo  caso  che  sia
impossibile, per eventi di forza maggiore, la dimostrazione diretta e
per accertare fatti che non eccedono la memoria dell'uomo. 
 
  Avranno valore altresi' gli attestati delle  Commissioni  regionali
riguardanti le famiglie titolate della regione.