Art. 121. I diplomi e documenti che si producono debbono essere in originale. Di quelli esistenti nei Regi archivi di Stato, o negli Archivi delle Curie vescovili o di altri enti di diritto pubblico, o in quelli del S. M. O. di Malta e di altri antichi Ordini militari cavallereschi o nei protocolli notarili anteriori al 1860, si possono produrre copie autentiche, salvo sempre alla Consulta il diritto di chiedere prove integrative di autenticita'. Non si ammettono copie notarili di diplomi e documenti esistenti presso gli interessati.