(Ordinamento-art. 121)
 
                              Art. 121. 
 
  I diplomi e documenti che si producono debbono essere in originale. 
 
  Di quelli esistenti nei Regi archivi  di  Stato,  o  negli  Archivi
delle Curie vescovili o di altri  enti  di  diritto  pubblico,  o  in
quelli del S. M. O. di Malta  e  di  altri  antichi  Ordini  militari
cavallereschi o nei protocolli notarili anteriori al 1860, si possono
produrre copie autentiche, salvo sempre alla Consulta il  diritto  di
chiedere prove integrative di autenticita'. 
 
  Non si ammettono copie notarili di diplomi  e  documenti  esistenti
presso gli interessati.