(Ordinamento-art. 123)
 
                              Art. 123. 
 
  Quando  le  domande  involgano  palesemente  interessi  di   terzi,
l'Ufficio araldico, a richiesta del Commissario del Re, puo' invitare
i richiedenti a farne pubblicare a loro spese un sunto nella Gazzetta
Ufficiale del Regno e nei fogli di Annunzi ufficiali delle  Provincie
di origine e di residenza degli istanti; e cio' per  due  volte,  con
l'intervallo di un mese fra la  prima  e  la  seconda  pubblicazione,
giustificando  dipoi  allo  stesso  Ufficio  di  aver  adempiuta   la
prescritta formalita'. 
 
  L'Ufficio provvede, in quanto sia possibile, a far comunicare,  per
mezzo del  Prefetto  della  Provincia,  un  esemplare  della  seguita
pubblicazione ai terzi interessati.