Art. 123. Quando le domande involgano palesemente interessi di terzi, l'Ufficio araldico, a richiesta del Commissario del Re, puo' invitare i richiedenti a farne pubblicare a loro spese un sunto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei fogli di Annunzi ufficiali delle Provincie di origine e di residenza degli istanti; e cio' per due volte, con l'intervallo di un mese fra la prima e la seconda pubblicazione, giustificando dipoi allo stesso Ufficio di aver adempiuta la prescritta formalita'. L'Ufficio provvede, in quanto sia possibile, a far comunicare, per mezzo del Prefetto della Provincia, un esemplare della seguita pubblicazione ai terzi interessati.