Art. 124. Nel caso previsto dall'articolo precedente, coloro che credono di aver ragione di opporsi a una domanda, devono, nel termine di due mesi dall'ultima pubblicazione o dalla comunicazione ad essi fatta, esporre i motivi della loro opposizione con ricorso indirizzato al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Uguale diritto e' riconosciuto a chiunque abbia notizia della presentazione di domanda che creda lesiva ai suoi interessi. In entrambi i casi, la Consulta prende in esame anche le ragioni degli opponenti e da' il suo parere a norma dell'articolo 74.