(Ordinamento-art. 124)
 
                              Art. 124. 
 
  Nel caso previsto dall'articolo precedente, coloro che  credono  di
aver ragione di opporsi a una domanda, devono,  nel  termine  di  due
mesi dall'ultima pubblicazione o dalla comunicazione ad  essi  fatta,
esporre i motivi della loro opposizione con  ricorso  indirizzato  al
Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Uguale  diritto
e' riconosciuto a  chiunque  abbia  notizia  della  presentazione  di
domanda che creda lesiva ai suoi interessi. 
 
  In entrambi i casi, la Consulta prende in esame  anche  le  ragioni
degli opponenti e da' il suo parere a norma dell'articolo 74.