(Ordinamento-art. 126)
 
                              Art. 126. 
 
  Nessuna domanda o contestazione  sulla  appartenenza  di  titoli  o
attributi nobiliari puo' avere corso avanti l'autorita'  giudiziaria,
sia  per  impugnare  uno  dei  provvedimenti  di   cui   all'articolo
precedente, sia per iniziare un giudizio di rivendicazione di diritti
nobiliari in confronto di terze  persone  o  del  Regio  Governo,  se
l'interessato non da' la prova di aver notificato l'atto di citazione
in primo o secondo grado  o  il  ricorso  in  cassazione  all'Ufficio
araldico, presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  che  in
ogni caso ha diritto di prendere parte ai giudizi  in  rappresentanza
della Regia Prerogativa,  con  l'assistenza  della  Regia  avvocatura
erariale.