Art. 126. Nessuna domanda o contestazione sulla appartenenza di titoli o attributi nobiliari puo' avere corso avanti l'autorita' giudiziaria, sia per impugnare uno dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, sia per iniziare un giudizio di rivendicazione di diritti nobiliari in confronto di terze persone o del Regio Governo, se l'interessato non da' la prova di aver notificato l'atto di citazione in primo o secondo grado o il ricorso in cassazione all'Ufficio araldico, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in ogni caso ha diritto di prendere parte ai giudizi in rappresentanza della Regia Prerogativa, con l'assistenza della Regia avvocatura erariale.