Art. 127. Coloro ai quali, in seguito alle contestazioni svolte in conformita' dell'articolo precedente, sia stato riconosciuto, con sentenza passata in cosa giudicata, il diritto a determinati titoli o attributi nobiliari, devono promuoverne la inscrizione nei registri della Consulta araldica. L'Ufficio araldico provvede alla inscrizione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, accompagnata da copia autentica della sentenza.