(Ordinamento-art. 127)
 
                              Art. 127. 
 
  Coloro  ai  quali,  in  seguito  alle   contestazioni   svolte   in
conformita' dell'articolo precedente,  sia  stato  riconosciuto,  con
sentenza passata in cosa giudicata, il diritto a determinati titoli o
attributi nobiliari, devono promuoverne la inscrizione  nei  registri
della Consulta araldica. 
 
  L'Ufficio araldico provvede alla inscrizione entro 60 giorni  dalla
presentazione della domanda, accompagnata da  copia  autentica  della
sentenza.