Art. 129. Se la opposizione riguarda lo stato delle persone o se viene impugnato di falso qualche documento, la Giunta o la Consulta, a mezzo dell'Ufficio araldico, invita gli interessati a far decidere la questione in via giudiziaria, prefiggendo agli opponenti un termine per adire i Tribunali. Trascorso inutilmente questo termine, la parte interessata ha facolta' di ripresentare la domanda alla Consulta, la quale caso delibera definitivamente.