(Ordinamento-art. 129)
 
                              Art. 129. 
 
  Se la opposizione riguarda  lo  stato  delle  persone  o  se  viene
impugnato di falso qualche documento, la  Giunta  o  la  Consulta,  a
mezzo dell'Ufficio araldico, invita gli interessati a far decidere la
questione in via giudiziaria, prefiggendo agli opponenti  un  termine
per adire i Tribunali. Trascorso inutilmente questo termine, la parte
interessata ha facolta' di ripresentare la domanda alla Consulta,  la
quale caso delibera definitivamente.