(Ordinamento-art. 130)
 
                              Art. 130. 
 
  Ricevuta l'istanza e  riconosciutane  la  formale  regolarita',  il
Cancelliere della Consulta la trasmette nel  termine  massimo  di  15
giorni alla competente Commissione araldica regionale, la quale  deve
restituirla col suo avviso all'Ufficio araldico, di regola entro  due
mesi dal ricevimento. 
 
  Pervenuta di ritorno, la pratica viene rimessa a uno dei Commissari
del Re. Se il parere del Commissario del  Re  concorda  con  l'avviso
della Commissione regionale, per l'accoglimento della domanda, e  non
vi sia opposizione di terzi, la relazione del Commissario del Re alla
Giunta o alla Consulta, puo' limitarsi ad una breve  dichiarazione  e
alla indicazione del provvedimento nobiliare da adottarsi. 
 
  Nel caso di proposta di rigetto della domanda o di difformita'  tra
l'avviso della Commissione regionale e il parere del Commissario  del
Re, o di opposizione di terzi, la relazione dovra' essere motivata. 
 
  Il   Commissario   del   Re,   qualora   creda   insufficiente   la
documentazione,  ne  richiede   per   mezzo   dell'Ufficio   araldico
l'integrazione all'istante. 
 
  Se questi insiste perche' si provveda sulla domanda, la pratica  e'
sottoposta, col parere del Commissario  del  Re,  alla  deliberazione
della Giunta.