Art. 130. Ricevuta l'istanza e riconosciutane la formale regolarita', il Cancelliere della Consulta la trasmette nel termine massimo di 15 giorni alla competente Commissione araldica regionale, la quale deve restituirla col suo avviso all'Ufficio araldico, di regola entro due mesi dal ricevimento. Pervenuta di ritorno, la pratica viene rimessa a uno dei Commissari del Re. Se il parere del Commissario del Re concorda con l'avviso della Commissione regionale, per l'accoglimento della domanda, e non vi sia opposizione di terzi, la relazione del Commissario del Re alla Giunta o alla Consulta, puo' limitarsi ad una breve dichiarazione e alla indicazione del provvedimento nobiliare da adottarsi. Nel caso di proposta di rigetto della domanda o di difformita' tra l'avviso della Commissione regionale e il parere del Commissario del Re, o di opposizione di terzi, la relazione dovra' essere motivata. Il Commissario del Re, qualora creda insufficiente la documentazione, ne richiede per mezzo dell'Ufficio araldico l'integrazione all'istante. Se questi insiste perche' si provveda sulla domanda, la pratica e' sottoposta, col parere del Commissario del Re, alla deliberazione della Giunta.