(Ordinamento-art. 132)
 
                              Art. 132. 
 
  Quando il Capo del Governo abbia sanzionata  la  deliberazione,  il
Cancelliere, a mezzo dell'Ufficio araldico, cura  la  spedizione  del
provvedimento. 
 
  Lo stesso Ufficio  da'  prontamente  avviso  agli  interessati  del
tenore dell'emesso provvedimento.