Art. 133. La disposizione dell'art. 14, concernente l'acquisto delle distinzioni nobiliari per lungo uso, non si applica alle domande che saranno presentate entro il 31 dicembre 1932 per il riconoscimento della semplice nobilta' o di un titolo primogeniale non ex feudale, senza qualifiche ne predicati, del quale, in difetto della prova di un atto di concessione, l'istante possa giustificare il possesso pubblico e pacifico per lungo uso durato per cinque generazioni consecutive, anteriori alla costituzione della Consulta araldica, avvenuta con R. decreto 10 ottobre 1869, n. 5318; dimostrando altresi' che, nell'antico Stato al quale la famiglia dell'istante apparteneva, il possesso per lungo uso era considerato prova sufficiente di nobilta'. Tale possesso deve essere provato con almeno tre documenti autentici per ogni generazione, dei quali uno almeno per ogni generazione, deve provenire dal potere Sovrano. Le enunciazioni e le qualifiche negli atti dello stato civile, nei pubblici istromenti o in altri atti che provengano anche indirettamente dalla volonta' degli interessati, non costituiscono sufficiente prova. La prova del possesso, anche se completa, non ha efficacia se risulta che l'uso del titolo procede da usurpazione o da erronea interpretazione di un atto di concessione, o se l'uso sia stato dichiarato illecito da sentenza di magistrato o da dichiarazione di collegio o di autorita' competente. Il riconoscimento ha luogo mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previo parere della Consulta araldica. Dopo il 31 dicembre 1932, nessuna domanda di riconoscimento in base a lungo uso sara' piu' ammessa; le domande che fossero state respinte per qualsiasi motivo prima di tale data non potranno essere ripresentate.