(Ordinamento-art. 133)
 
                              Art. 133. 
 
  La  disposizione  dell'art.  14,   concernente   l'acquisto   delle
distinzioni nobiliari per lungo uso, non si applica alle domande  che
saranno presentate entro il 31 dicembre 1932  per  il  riconoscimento
della semplice nobilta' o di un titolo primogeniale non  ex  feudale,
senza qualifiche ne predicati, del quale, in difetto della  prova  di
un atto di concessione,  l'istante  possa  giustificare  il  possesso
pubblico e pacifico per  lungo  uso  durato  per  cinque  generazioni
consecutive, anteriori alla  costituzione  della  Consulta  araldica,
avvenuta con  R.  decreto  10  ottobre  1869,  n.  5318;  dimostrando
altresi' che, nell'antico Stato al  quale  la  famiglia  dell'istante
apparteneva,  il  possesso  per  lungo  uso  era  considerato   prova
sufficiente di nobilta'. 
 
  Tale  possesso  deve  essere  provato  con  almeno  tre   documenti
autentici per  ogni  generazione,  dei  quali  uno  almeno  per  ogni
generazione, deve provenire dal potere Sovrano. Le enunciazioni e  le
qualifiche negli atti dello stato civile, nei pubblici  istromenti  o
in altri atti che  provengano  anche  indirettamente  dalla  volonta'
degli interessati, non costituiscono sufficiente prova. 
 
  La prova del possesso, anche  se  completa,  non  ha  efficacia  se
risulta che l'uso del titolo procede  da  usurpazione  o  da  erronea
interpretazione di un atto di  concessione,  o  se  l'uso  sia  stato
dichiarato illecito da sentenza di magistrato o da  dichiarazione  di
collegio o di autorita' competente. 
 
  Il riconoscimento ha luogo mediante decreto del Capo  del  Governo,
Primo Ministro Segretario di  Stato,  previo  parere  della  Consulta
araldica. 
 
  Dopo il 31 dicembre 1932, nessuna domanda di riconoscimento in base
a lungo uso sara' piu' ammessa; le domande che fossero state respinte
per  qualsiasi  motivo  prima  di  tale  data  non  potranno   essere
ripresentate.