(Ordinamento-art. 134)
 
                              Art. 134. 
 
  Le istanze nobiliari presentate prima dell'entrata  in  vigore  del
presente  ordinamento,  restano  disciplinate  dalle   norme   sinora
vigenti. 
 
                   Visto, d'Ordine di S. M. il Re: 
 
       II Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato 
 
                             Mussolini.