(Ordinamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  La refuta di un titolo, mediante rassegna di esso al  Re  da  parte
dell'intestatario, puo' essere accettata con  atto  Sovrano  portante
rinnovazione del titolo, previo parere della  Consulta  araldica,  in
favore di  un  discendente  maschio  ultrogenito  o,  in  difetto  di
discendenti maschi,  di  un  fratello  germano  dell'intestatario  da
questi designato, purche' il titolo non sia quello  piu'  elevato  in
grado o che da' il nome d'uso alla  famiglia  e  purche'  risulti  da
scrittura autentica il consenso di tutti i successibili intermedi. 
 
  Se  fra  questi  vi  sono  dei  minorenni,  la  refuta  non   sara'
autorizzata prima che, trascorso almeno un  anno  dal  raggiungimento
della rispettiva maggiore eta', ciascuno di essi  abbia  prestato  il
proprio consenso.