Art. 16. La refuta di un titolo, mediante rassegna di esso al Re da parte dell'intestatario, puo' essere accettata con atto Sovrano portante rinnovazione del titolo, previo parere della Consulta araldica, in favore di un discendente maschio ultrogenito o, in difetto di discendenti maschi, di un fratello germano dell'intestatario da questi designato, purche' il titolo non sia quello piu' elevato in grado o che da' il nome d'uso alla famiglia e purche' risulti da scrittura autentica il consenso di tutti i successibili intermedi. Se fra questi vi sono dei minorenni, la refuta non sara' autorizzata prima che, trascorso almeno un anno dal raggiungimento della rispettiva maggiore eta', ciascuno di essi abbia prestato il proprio consenso.