(Ordinamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  Le norme giuridiche di legislazione nobiliare sono emanate mediante
decreti Reali, controfirmati dal Capo  del  Governo,  Primo  Ministro
Segretario di Stato. Esse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ed
inserte nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.