(Ordinamento-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  Il titolo di patrizio o di nobile di una citta' si puo' riconoscere
quando consti che si era radicato in una famiglia appartenente  a  un
Collegio, Corpo o Ceto civico o decurionale, che, secondo le  antiche
legislazioni,  attribuiva  ai  suoi  componenti   e   ai   rispettivi
discendenti il patriziato o la nobilta'. 
 
  Tale titolo spetta ai  legittimi  discendenti  per  linea  maschile
degli ultimi iscritti all'epoca in cui cessarono di  aver  vigore  le
antiche legislazioni, e non puo' formare oggetto di nuova  iscrizione
o concessione, ne' di rinnovazione o di passaggio ad altra famiglia. 
 
  E' ammessa eccezionalmente la ulteriore iscrizione  al  ceto  della
nobilta' romana dei fratelli e loro discendenti di ambo i  sessi  per
linea mascolina  e  delle  sorelle  a  titoli  personale,  dei  Sommi
Pontefici. 
 
  Fermi  gli  accertamenti  gia'  approvati  dal  Regio  Governo,  la
Consulta, su proposta delle Commissioni araldiche regionali,  accerta
l'originaria esistenza degli antichi Collegi, Corpi o Ceti  civici  o
decurionali di patriziato o di nobilta' e le particolari norme  dalle
quali era regolata la iscrizione e successione dei  loro  componenti.
Le   relative   deliberazioni   della   Consulta   sono    sottoposte
all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato.