(Ordinamento-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  E' riconosciuto ai primogeniti capi di famiglie  romane,  insignite
di titoli ex feudali di principe o duca, marchese e  conte,  l'antico
uso di appoggiare il loro titolo principale al cognome,  anziche'  al
predicato feudale. 
 
  Lo stesso uso sara' riconosciuto, su domanda, mediante decreto  del
Capo del Governo, Primo Ministro Segretario  di  Stato,  ai  capi  di
quelle famiglie ex  feudali  delle  altre  regioni  d'Italia  che  si
trovano nelle stesse condizioni: salvi i riconoscimenti di  tale  uso
gia' avvenuti.