Art. 22. E' riconosciuto ai primogeniti capi di famiglie romane, insignite di titoli ex feudali di principe o duca, marchese e conte, l'antico uso di appoggiare il loro titolo principale al cognome, anziche' al predicato feudale. Lo stesso uso sara' riconosciuto, su domanda, mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai capi di quelle famiglie ex feudali delle altre regioni d'Italia che si trovano nelle stesse condizioni: salvi i riconoscimenti di tale uso gia' avvenuti.