(Ordinamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  Il chirografo Sovrano di concessione di un titolo, non seguito  dal
rilascio del diploma nelle forme consuete, non e' sufficiente per  il
riconoscimento.  Alla  mancanza  del  diploma  puo'  essere  concessa
sanatoria con Reale decreto di riconoscimento.