(Ordinamento-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
  Sono considerati  titoli  italiani  e  ad  essi  equiparati  quelli
concessi da Sovrani italiani o stranieri che  regnarono  nelle  varie
parti d'Italia prima della unificazione nazionale ai propri  sudditi,
qualora questi, o i loro successori aventi diritto ai titoli, abbiano
acquistata la cittadinanza italiana per effetto della unificazione  o
in virtu' di decreto di naturalizzazione.