Art. 30. Sono considerati titoli italiani e ad essi equiparati quelli concessi da Sovrani italiani o stranieri che regnarono nelle varie parti d'Italia prima della unificazione nazionale ai propri sudditi, qualora questi, o i loro successori aventi diritto ai titoli, abbiano acquistata la cittadinanza italiana per effetto della unificazione o in virtu' di decreto di naturalizzazione.