Art. 31. I titoli stranieri, con o senza predicato, posseduti da antico tempo da cittadini italiani e gia' una volta esecutoriati o riconosciuti dalle competenti autorita' degli antichi Stati italiani prima dell'unificazione politica, sono riconosciuti con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai legittimi possessori e alla loro discendenza maschile, nei limiti della concessione o, in difetto, nei limiti della esecutoria o dell'antico riconoscimento. In qualunque altro caso, gli interessati, per ottenere il riconoscimento dei titoli, dovranno produrre un attestato del Governo dello Stato dal quale promana il titolo, che ne confermi la spettanza all'istante.