(Ordinamento-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
  I titoli stranieri, con o  senza  predicato,  posseduti  da  antico
tempo  da  cittadini  italiani  e  gia'  una  volta  esecutoriati   o
riconosciuti dalle competenti autorita' degli antichi Stati  italiani
prima dell'unificazione politica, sono riconosciuti con  decreto  del
Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di  Stato,  ai  legittimi
possessori  e  alla  loro  discendenza  maschile,  nei  limiti  della
concessione o, in difetto, nei limiti della esecutoria o  dell'antico
riconoscimento. 
 
  In  qualunque  altro  caso,  gli  interessati,  per   ottenere   il
riconoscimento dei titoli, dovranno produrre un attestato del Governo
dello Stato dal quale promana il titolo, che ne confermi la spettanza
all'istante.