(Ordinamento-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
  Il  titolo  di  Conte  Palatino  non  e'  rinnovabile  e   non   e'
trasmissibile senza speciale disposizione risultante dal  diploma  di
concessione. Non si riconoscono le concessioni di questo titolo fatte
a favore di un determinato Collegio o per  delegazione  perpetua  del
Papa o dell'Imperatore; salvi gli  effetti  dei  riconoscimenti  gia'
avvenuti.