Art. 34. Il titolo di Conte Palatino non e' rinnovabile e non e' trasmissibile senza speciale disposizione risultante dal diploma di concessione. Non si riconoscono le concessioni di questo titolo fatte a favore di un determinato Collegio o per delegazione perpetua del Papa o dell'Imperatore; salvi gli effetti dei riconoscimenti gia' avvenuti.