Art. 36. In generale, e salva sempre la Reale prerogativa del motu-proprio, i titoli di nuova concessione non comportano l'aggiunzione di predicati e debbono essere esclusi specialmente i nomi di Citta' e di Comune e quelli di antichi Feudi. Le concessioni di predicati onorifici sono riservate, in via eccezionale, per rimunerare coloro che con servizi eminenti si siano resi benemeriti della Patria.