(Ordinamento-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
  In generale, e salva sempre la Reale prerogativa del  motu-proprio,
i  titoli  di  nuova  concessione  non  comportano  l'aggiunzione  di
predicati e debbono essere esclusi specialmente i nomi di Citta' e di
Comune e quelli di antichi Feudi. 
 
  Le concessioni  di  predicati  onorifici  sono  riservate,  in  via
eccezionale, per rimunerare coloro che con servizi eminenti si  siano
resi benemeriti della Patria.