(Ordinamento-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
  E'  ammesso  il  riconoscimento,  mediante  decreto  del  Capo  del
Governo,  Primo  Ministro  Segretario  di   Stato,   di   stemmi   di
cittadinanza a favore di famiglie non nobili ma di distinte civilta',
quando ne sia dimostrato il  pubblico  e  pacifico  possesso  per  un
periodo di tempo non inferiore a 150 anni. 
 
  Le ornamentazioni araldiche di tali stemmi sono  limitate  all'elmo
prescritto dall'art. 13 del regolamento tecnico araldico,  adorno  di
penne dai colori dello scudo, senza cercine, ne' svolazzi, ne' motto.