Art. 38. E' ammesso il riconoscimento, mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di stemmi di cittadinanza a favore di famiglie non nobili ma di distinte civilta', quando ne sia dimostrato il pubblico e pacifico possesso per un periodo di tempo non inferiore a 150 anni. Le ornamentazioni araldiche di tali stemmi sono limitate all'elmo prescritto dall'art. 13 del regolamento tecnico araldico, adorno di penne dai colori dello scudo, senza cercine, ne' svolazzi, ne' motto.