(Ordinamento-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
  Gli  stemmi  delle  Provincie  e  dei  Comuni  non  possono  essere
modificati. 
 
  Essi hanno la forma cosidetta sannitica con  la  corona  e  con  le
ornamentazioni prescritte dal regolamento  tecnico  araldico  del  13
aprile 1905, senza sostegni  o  tenenti  o  motti,  salvo  antiche  e
provate concessioni. 
 
  La forma degli antichi Gonfaloni non potra' essere  modificata.  La
Consulta determinera' la forma di quelli di nuova concessione.