Art. 39. Gli stemmi delle Provincie e dei Comuni non possono essere modificati. Essi hanno la forma cosidetta sannitica con la corona e con le ornamentazioni prescritte dal regolamento tecnico araldico del 13 aprile 1905, senza sostegni o tenenti o motti, salvo antiche e provate concessioni. La forma degli antichi Gonfaloni non potra' essere modificata. La Consulta determinera' la forma di quelli di nuova concessione.