(Ordinamento-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
  Il titolo di Citta' puo'  essere  concesso  a  Comuni  insigni  per
ricordi o monumenti storici, che abbiano convenientemente  provveduto
a  ogni  pubblico  servizio  e  in  particolar  modo  all'assistenza,
istruzione e beneficenza e che abbiano  una  popolazione  agglomerata
nel capoluogo non minore di 10,000 abitanti.