(Ordinamento-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
  Incorrono di diritto nella perdita dei titoli e attributi nobiliari
e nella decadenza del diritto a succedervi i condannati  per  delitto
contro il Re, il Principe Ereditario o la  Patria,  contro  il  Sommo
Pontefice, e contro il Capo del Governo; i condannati  alle  pene  di
morte, dell'ergastolo e della reclusione per una durata non inferiore
ad anni cinque e alla interdizione permanente dai pubblici uffici.