Art. 41. Incorrono di diritto nella perdita dei titoli e attributi nobiliari e nella decadenza del diritto a succedervi i condannati per delitto contro il Re, il Principe Ereditario o la Patria, contro il Sommo Pontefice, e contro il Capo del Governo; i condannati alle pene di morte, dell'ergastolo e della reclusione per una durata non inferiore ad anni cinque e alla interdizione permanente dai pubblici uffici.