(Ordinamento-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
  La  Consulta  araldica  puo'  proporre  al  Re  di   decretare   la
sospensione, per non  piu'  di  cinque  anni,  dell'uso  dei  titoli,
predicati e qualifiche nobiliari, in  confronto  dei  condannati  per
oziosita', vagabondaggio o per mendicita', degli ammoniti a norma  di
legge, e  dei  sottoposti  alla  vigilanza  speciale  della  pubblica
sicurezza, o alla pena del confino qualora sia  stata  applicata  per
fatti disonorevoli o per addebiti di particolare gravita'.