Art. 45. La Consulta araldica puo' proporre al Re di decretare la sospensione, per non piu' di cinque anni, dell'uso dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari, in confronto dei condannati per oziosita', vagabondaggio o per mendicita', degli ammoniti a norma di legge, e dei sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza, o alla pena del confino qualora sia stata applicata per fatti disonorevoli o per addebiti di particolare gravita'.