(Ordinamento-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
  Il  procuratore  del  Re  dovra'  trasmettere  senza  ritardo  alla
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  un  estratto  delle  sentenze
passate in giudicato, che importino condanne di persone  appartenenti
a famiglie inscritte nell'Elenco ufficiale nobiliare alle pene e  pei
reati indicati negli articoli precedenti.