Art. 49. L'annotazione del decreto che pronuncia la perdita dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari a margine della relativa iscrizione nei libri e registri della Consulta araldica, e' fatta a cura del Cancelliere della Consulta sopra richiesta del Commissario del Re, il quale ne dara' notizia alla Consulta nella prima riunione successiva all'annotazione.