(Ordinamento-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
  L'annotazione del decreto che  pronuncia  la  perdita  dei  titoli,
predicati e qualifiche nobiliari a margine della relativa  iscrizione
nei libri e registri della Consulta araldica, e'  fatta  a  cura  del
Cancelliere della Consulta sopra richiesta del Commissario del Re, il
quale ne dara' notizia alla Consulta nella prima riunione  successiva
all'annotazione.