(Ordinamento-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
  Spetta la qualifica di «  Donna  »  alle  consorti  dei  personaggi
compresi  nelle  categorie  prima  e  seconda  dell'«  Ordine   delle
precedenze a Corte e nelle funzioni  pubbliche  »  approvato  con  R.
decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e modificato  con  R.  decreto  18
gennaio 1929, n. 14. 
 
  Sono mantenute le qualifiche di « Don » e di « Donna »: 
 
    a) alle famiglie che ne abbiano ottenuta speciale concessione; 
 
    b) alle famiglie  ex  feudali  romane,  insignite  di  titoli  di
principe o di duca e a quelle marchionali cosidette di Baldacchino; 
 
    c) alle antiche famiglie  nobili  lombarde  che  le  ebbero  gia'
riconosciute  all'epoca  della  Revisione  nobiliare  ordinata  dalla
Imperatrice Maria Teresa; 
 
    d) alle famiglie sarde decorate simultaneamente  del  Cavalierato
ereditario e della nobilta'. 
 
  Alle famiglie principesche o ducali delle altre  regioni  d'Italia,
che dimostrino di avervi diritto,  l'uso  di  tali  qualifiche  sara'
riconosciuto mediante decreto del Capo  del  Governo,  previo  parere
della Consulta araldica. 
 
  Sono infine mantenute ai Patrizi Veneti le qualifiche  di  «  Nobil
Uomo » e di « Nobil Donna ».