Art. 52. Spetta la qualifica di « Donna » alle consorti dei personaggi compresi nelle categorie prima e seconda dell'« Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche » approvato con R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e modificato con R. decreto 18 gennaio 1929, n. 14. Sono mantenute le qualifiche di « Don » e di « Donna »: a) alle famiglie che ne abbiano ottenuta speciale concessione; b) alle famiglie ex feudali romane, insignite di titoli di principe o di duca e a quelle marchionali cosidette di Baldacchino; c) alle antiche famiglie nobili lombarde che le ebbero gia' riconosciute all'epoca della Revisione nobiliare ordinata dalla Imperatrice Maria Teresa; d) alle famiglie sarde decorate simultaneamente del Cavalierato ereditario e della nobilta'. Alle famiglie principesche o ducali delle altre regioni d'Italia, che dimostrino di avervi diritto, l'uso di tali qualifiche sara' riconosciuto mediante decreto del Capo del Governo, previo parere della Consulta araldica. Sono infine mantenute ai Patrizi Veneti le qualifiche di « Nobil Uomo » e di « Nobil Donna ».