Art. 55. I figli naturali, ancorche' riconosciuti, non succedono nei titoli e predicati nobiliari. I figli legittimati per susseguente matrimonio succedono nei titoli e predicati al pari dei figli legittimi. Gli effetti della legittimazione, rispetto alla successione nei titoli, quando il riconoscimento e' posteriore al matrimonio, prendono data dal giorno del riconoscimento. I figli legittimati per decreto Reale succedono nei titoli e predicati del padre, purche' questi non abbia figli o discendenti legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o altri parenti maschi sino al terzo grado successibili nei titoli; e purche' nel decreto Reale di legittimazione sia dichiarato, in via di grazia, la capacita' del legittimato di succedere nei titoli del padre. Queste norme possono essere derogate da particolari autorizzazioni della Prerogativa Sovrana per i titoli di nuova concessione.