(Ordinamento-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
  I figli naturali, ancorche' riconosciuti, non succedono nei  titoli
e predicati nobiliari. 
 
  I figli legittimati per susseguente matrimonio succedono nei titoli
e  predicati  al  pari  dei  figli  legittimi.  Gli   effetti   della
legittimazione, rispetto  alla  successione  nei  titoli,  quando  il
riconoscimento e' posteriore al matrimonio, prendono data dal  giorno
del riconoscimento. 
 
  I figli legittimati  per  decreto  Reale  succedono  nei  titoli  e
predicati del padre, purche' questi non  abbia  figli  o  discendenti
legittimi o legittimati per susseguente matrimonio  o  altri  parenti
maschi sino al terzo grado successibili nei  titoli;  e  purche'  nel
decreto Reale di legittimazione sia dichiarato, in via di grazia,  la
capacita' del legittimato di succedere nei titoli del padre. 
 
  Queste norme possono essere derogate da particolari  autorizzazioni
della Prerogativa Sovrana per i titoli di nuova concessione.