(Ordinamento-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
  I titoli concessi con qualunque formula o  legalmente  riconosciuti
per tutti i maschi di una agnazione si acquistano  dal  giorno  della
nascita. 
 
  Quelli concessi, oltre che a tutti i maschi,  anche  alle  femmine,
spettano alle medesime durante lo stato nubile e non  danno  luogo  a
successione. 
 
  Agli ultrogeniti delle famiglie insignite di titoli primogeniali e'
attribuito, oltre alla semplice nobilta', il diritto di aggiungere al
cognome  l'appellativo  del  titolo  e  predicato  del   primogenito,
preceduto dal  segnacaso  «  dei  ».  Quando  i  titoli  o  predicati
primogeniali sono  parecchi,  gli  ultrogeniti  aggiungono,  dopo  il
segnacaso « dei », l'appellativo di quel titolo o  predicato  che  fa
parte  del  nome  d'uso  della  famiglia,  salva  diversa  tradizione
familiare, da riconoscersi dalla Consulta.