Art. 57. I titoli concessi con qualunque formula o legalmente riconosciuti per tutti i maschi di una agnazione si acquistano dal giorno della nascita. Quelli concessi, oltre che a tutti i maschi, anche alle femmine, spettano alle medesime durante lo stato nubile e non danno luogo a successione. Agli ultrogeniti delle famiglie insignite di titoli primogeniali e' attribuito, oltre alla semplice nobilta', il diritto di aggiungere al cognome l'appellativo del titolo e predicato del primogenito, preceduto dal segnacaso « dei ». Quando i titoli o predicati primogeniali sono parecchi, gli ultrogeniti aggiungono, dopo il segnacaso « dei », l'appellativo di quel titolo o predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia, salva diversa tradizione familiare, da riconoscersi dalla Consulta.