(Ordinamento-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
  Quando uno o piu' titoli o predicati nobiliari  siano  passati  per
successione femminile in altra  famiglia,  il  diritto  indicato  nel
secondo capoverso dell'articolo precedente  spetta  ai  membri  della
famiglia che ha perduto i titoli,  nati  prima  del  passaggio,  e  a
quelli della famiglia in cui sono pervenuti, nati dopo il passaggio.