Art. 60. I titoli e predicati che, fuori del caso previsto dal primo capoverso dell'art. 57, al 7 settembre 1926 erano pervenuti in femmine nubili, passano dal giorno del loro matrimonio, e, se non prendono marito, alla loro morte, all'agnazione maschile della famiglia alla quale la donna appartiene, osservate le norme dell'art. 54 e salvo quanto dispone l'articolo 63. Se i titoli e predicati sono pervenuti a donne gia' maritate al 7 settembre 1926, il passaggio all'agnazione maschile delle famiglie donde esse provengono avviene nel giorno della loro morte, restando senza effetto le lettere patenti di Regio assenso gia' date a loro favore per quanto riguarda la trasmissibilita' dei titoli ai loro discendenti. Nel caso che siano pervenuti piu' titoli a donna maritata prima del 7 settembre 1926, puo' essere disposto, su domanda dell'intestataria, mediante decreto di Regio assenso, che, dopo la morte dell'intestataria medesima, succeda in qualcuno dei titoli e annessi predicati il primogenito che discende da quel matrimonio, purche' non si tratti del predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia.