(Ordinamento-art. 60)
 
                              Art. 60. 
 
  I titoli e  predicati  che,  fuori  del  caso  previsto  dal  primo
capoverso dell'art. 57,  al  7  settembre  1926  erano  pervenuti  in
femmine nubili, passano dal giorno del loro  matrimonio,  e,  se  non
prendono  marito,  alla  loro  morte,  all'agnazione  maschile  della
famiglia alla quale la donna appartiene, osservate le norme dell'art.
54 e salvo quanto dispone l'articolo 63. 
 
  Se i titoli e predicati sono pervenuti a donne gia' maritate  al  7
settembre 1926, il passaggio all'agnazione  maschile  delle  famiglie
donde esse provengono avviene nel giorno della loro  morte,  restando
senza effetto le lettere patenti di Regio assenso gia'  date  a  loro
favore per quanto riguarda la trasmissibilita'  dei  titoli  ai  loro
discendenti. 
 
  Nel caso che siano pervenuti piu' titoli a donna maritata prima del
7 settembre 1926, puo' essere disposto, su domanda dell'intestataria,
mediante   decreto   di   Regio   assenso,   che,   dopo   la   morte
dell'intestataria medesima, succeda in qualcuno dei titoli e  annessi
predicati il primogenito che discende da quel matrimonio, purche' non
si tratti del predicato che fa parte del nome d'uso della famiglia.