Art. 63. Se siano estinte o dopo il 7 settembre 1926 si estinguano le agnazioni maschili delle famiglie che, a norma della prima o nell'ultima parte dell'art. 59, avevano diritto alla successione nel titolo, questo puo' essere rinnovato con atto Sovrano a favore di una figlia dell'ultimo investito e della di lei discendenza maschile, sotto condizione che la famiglia di quest'ultima si trovi inscritta nell'Elenco ufficiale della nobilta' italiana. Sara' preferita la figlia piu' anziana di eta' che all'atto della vacanza del titolo abbia gia' prole maschile, appartenente a famiglia inscritta nell'Elenco. Nella stessa ipotesi di estinzione delle suddette agnazioni, la rinnovazione mediante atto Sovrano potra' aver luogo a favore della discendenza maschile dell'ultima donna intestataria del titolo, sotto la condizione medesima che la famiglia di tale discendenza maschile si trovi gia' inscritta nell'Elenco ufficiale della nobilta' italiana.