(Ordinamento-art. 63)
 
                              Art. 63. 
 
  Se siano estinte o dopo  il  7  settembre  1926  si  estinguano  le
agnazioni  maschili  delle  famiglie  che,  a  norma  della  prima  o
nell'ultima parte dell'art. 59, avevano diritto alla successione  nel
titolo, questo puo' essere rinnovato con atto Sovrano a favore di una
figlia dell'ultimo investito e della  di  lei  discendenza  maschile,
sotto condizione che la famiglia di quest'ultima si  trovi  inscritta
nell'Elenco ufficiale della nobilta'  italiana.  Sara'  preferita  la
figlia piu' anziana di eta' che all'atto  della  vacanza  del  titolo
abbia  gia'  prole  maschile,  appartenente  a   famiglia   inscritta
nell'Elenco. 
 
  Nella stessa ipotesi di estinzione  delle  suddette  agnazioni,  la
rinnovazione mediante atto Sovrano potra' aver luogo a  favore  della
discendenza maschile dell'ultima donna intestataria del titolo, sotto
la condizione medesima che la famiglia di tale  discendenza  maschile
si  trovi  gia'  inscritta  nell'Elenco  ufficiale   della   nobilta'
italiana.