(Ordinamento-art. 67)
 
                              Art. 67. 
 
  Le disposizioni degli articoli precedenti  sono  applicabili  anche
alle concessioni  avvenute  dopo  la  unificazione  politica  e  alle
concessioni future, sempreche', nei singoli casi, non sia stata  data
o non sia data espressamente una maggiore o minore estensione  o  non
sia regolato con condizioni speciali l'ordine dei successibili.