Art. 68. Qualora, a seguito di dichiarazione legale di assenza, sia stata autorizzata la immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, colui che nel caso di morte dell'assente sarebbe chiamato a succedergli nei titoli e attributi nobiliari, puo' chiedere di essere autorizzato con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, alla anticipata successione. Gli effetti di questa autorizzazione cessano di pieno diritto se l'assente ritorna o se venga comunque provata la sua esistenza.