(Ordinamento-art. 68)
 
                              Art. 68. 
 
  Qualora, a seguito di dichiarazione legale di  assenza,  sia  stata
autorizzata  la  immissione  nel   possesso   temporaneo   dei   beni
dell'assente, colui  che  nel  caso  di  morte  dell'assente  sarebbe
chiamato  a  succedergli  nei  titoli  e  attributi  nobiliari,  puo'
chiedere di essere autorizzato con  decreto  del  Capo  del  Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato, alla anticipata successione. 
 
  Gli effetti di questa autorizzazione cessano di  pieno  diritto  se
l'assente ritorna o se venga comunque provata la sua esistenza.