Art. 7. Per tutti i provvedimenti, sia di grazia che di giustizia, ad eccezione di quelli emanati di motu-proprio del Re, e' necessario il preventivo parere della Consulta o della Giunta araldica. Per i provvedimenti di motu-proprio che riguardano predicati o stemmi, sara' previamente sentito il Commissario del Re. I provvedimenti di motu-proprio Sovrano saranno prontamente partecipati al Commissario del Re.