(Ordinamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Per tutti i provvedimenti, sia  di  grazia  che  di  giustizia,  ad
eccezione di quelli emanati di motu-proprio del Re, e' necessario  il
preventivo parere della Consulta o della Giunta araldica. 
 
  Per i provvedimenti di  motu-proprio  che  riguardano  predicati  o
stemmi, sara' previamente sentito il Commissario del Re. 
 
  I  provvedimenti  di  motu-proprio  Sovrano   saranno   prontamente
partecipati al Commissario del Re.