(Ordinamento-art. 70)
 
                              Art. 70. 
 
  La Consulta e' presieduta dal  Capo  del  Governo,  Primo  Ministro
Segretario di Stato, ed  e'  composta  del  vice  presidente,  di  14
Consultori effettivi e di 7 Consultori supplenti, e assistita  da  un
Commissario del Re effettivo ed eventualmente da un  Commissario  del
Re aggiunto, e dal Cancelliere,  capo  dell'Ufficio  araldico:  tutti
nominati con decreto Reale. 
 
  Nel numero dei Consultori dovranno esservi almeno quattro  senatori
del Regno e due alti magistrati. 
 
  Nella nomina dei Consultori si avra' cura che  le  diverse  regioni
del Regno siano, per quanto e' possibile, equamente rappresentate.