Art. 70. La Consulta e' presieduta dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed e' composta del vice presidente, di 14 Consultori effettivi e di 7 Consultori supplenti, e assistita da un Commissario del Re effettivo ed eventualmente da un Commissario del Re aggiunto, e dal Cancelliere, capo dell'Ufficio araldico: tutti nominati con decreto Reale. Nel numero dei Consultori dovranno esservi almeno quattro senatori del Regno e due alti magistrati. Nella nomina dei Consultori si avra' cura che le diverse regioni del Regno siano, per quanto e' possibile, equamente rappresentate.