(Ordinamento-art. 72)
 
                              Art. 72. 
 
  Le istanze e le proposte di provvedimenti  da  esaminare  sono  dal
Cancelliere presentate  alla  deliberazione  della  Giunta  araldica,
insieme al parere scritto del Commissario del Re  e  a  quello  delle
Commissioni araldiche regionali.