(Ordinamento-art. 74)
 
                              Art. 74. 
 
  Le istanze e le proposte di provvedimenti saranno invece presentate
alla deliberazione della Consulta nei casi seguenti: 
 
    a) quando la  deliberazione  possa  importare  una  decisione  di
massima; 
 
    b) quando si tratti di parere su concessione di nuovi  titoli,  o
su rinnovazioni; 
 
    c) quando il voto della Giunta sia stato difforme dal parere  del
Commissario del Re; 
 
    d)  quando   il   richiedente   reclami   alla   Consulta   dalla
deliberazione della Giunta; 
 
    e) quando alla domanda siano state fatte formali  opposizioni  da
terzi interessati; 
 
  f) in ogni altro caso in cui lo richieda il Commissario del  Re,  o
lo disponga il Capo del Governo.