Art. 74. Le istanze e le proposte di provvedimenti saranno invece presentate alla deliberazione della Consulta nei casi seguenti: a) quando la deliberazione possa importare una decisione di massima; b) quando si tratti di parere su concessione di nuovi titoli, o su rinnovazioni; c) quando il voto della Giunta sia stato difforme dal parere del Commissario del Re; d) quando il richiedente reclami alla Consulta dalla deliberazione della Giunta; e) quando alla domanda siano state fatte formali opposizioni da terzi interessati; f) in ogni altro caso in cui lo richieda il Commissario del Re, o lo disponga il Capo del Governo.